Natale amaro per macchina comunale, amministrazione Schiano e Comando di Polizia Municipale: il concorso per l’assunzione di vigili urbani effettuato nel dicembre del 2010 arriva sui banchi del Consiglio di Stato. A rischiare il posto sono due caschi bianchi arruolati da poco meno di un anno tra le fila della squadra diretta dalla comandante Marialba Leone.
Non si ferma alla sentenza del TAR Campania la disputa giudiziaria tra il Comune di Bacoli ed il giovane Arturo Pietrangeli il quale, proprio nel dicembre del 2010, aveva cercato invano di partecipare al procedimento pubblico utile per ottenere, di lì a due anni, un contratto a tempo indeterminato come vigile urbano del piccolo Comune flegreo.
Un’ingiustizia supportata nei mesi passati dall’avvocato Gherardo Marone che, dopo il parziale stop ricevuto dalla sentenza del TAR della Campania - Napoli n. 3563 del 6.7.2011, continuerà a difendere le ragioni del giovane bacolese, protocollando il 16 dicembre con il n. di r.g. 1023/11 un ricorso in Consiglio di Stato alla sentenza del tribunale amministrativo di primo grado.
La Storia del Concorso Pubblico
Con determina del Vice Segretario Generale del 19.10.2010, n. 750, il Comune di Bacoli indiceva concorso pubblico per la copertura di quattro posti di agente di polizia municipale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (part-time orizzontale).
Tra gli altri requisiti il bando prevedeva, per l’ammissione al concorso, il possesso della patente di guida di tipo “A senza limiti di potenza” e l’abolizione del limite di età di 32 anni per l’accesso al concorso dall’esterno; e ciò in violazione del vigente Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale approvato con delibera di Giunta 155/00.
Il sig. Arturo Pietrangeli con ricorso proposto al T.a.r. della Campania, impugnava il bando di concorso deducendone la illegittimità per violazione del Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale (art. 19).
Il ricorso era, inoltre, affidato ai seguenti ulteriori motivi di censura: a) violazione dell’art. 6 del d.P.R. 9.5.1994 n. 487 che dispone che l’avviso per la presentazione alla prova orale debba essere dato ai candidati almeno 20 giorni prima del giorno fissato per la prova stessa, spatium previsto nell’interesse dei candidati e non rispettato nel concorso in oggetto; b) violazione degli artt. 34 e 34-bis del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 che stabiliscono che prima di procedere alle assunzioni si debba procedere alla verifica circa l’inesistenza di personale in mobilità, procedura questa che non è stata rispettata.
Nel ricorso si deduceva pure la violazione dell’art. 35 comma 5-bis del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 che prevede che i vincitori di concorso debbano permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni; e questa violazione veniva dedotta perché era l’ultimo anello di un procedimento che il Comune ha seguito per l’assunzione di quattro vigili urbani, richiamato (in primo grado) per consentire al Giudice la valutazione della illegittimità del procedimento di assunzione nel corpo dei vigili urbani che, nella sua interezza, meglio fa intendere la illegittimità del comportamento dell’Amministrazione Comunale.
La Sentenza del TAR Campania
Il T.a.r., con sentenza n. 3563 del 6.7.2011, ha rigettato il ricorso sul presupposto di una presunta mancanza di legittimazione e di interesse del ricorrente ad impugnare il bando.
Più precisamente, secondo l’appellata sentenza, il ricorrente Pietrangeli si sarebbe limitato a denunciare la difformità del bando impugnato dal regolamento comunale, senza illustrare i motivi per cui il bando, così come confezionato, era lesivo della sua sfera giuridica e senza provare gli effetti favorevoli che dall’annullamento del bando stesso sarebbero scaturiti.
Sostiene ancora il T.a.r. che il ricorso sarebbe, per altro verso, improcedibile in quanto il ricorrente, che aveva dapprima manifestato interesse nei confronti della procedura presentando domanda di partecipazione, ha successivamente manifestato uno ius poenitendi nei confronti della procedura stessa, rifiutandosi di sostenere le prove scritte a cui era stato ammesso con riserva.
Le ragioni di Pietrangeli e dell’Avvocato Marone
La sentenza, a detta dell’avvocato Marone, è errata e se ne chiede la riforma alla stregua delle seguenti considerazioni
Error in iudicando. Violazione dell’art. 19 del Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale approvato con delibera di Giunta 155/2000. Violazione dell’art. 3 della legge 15.5.1997 n. 127. Violazione del giusto procedimento. Violazione dell’art. 6 del d.P.R. 9.5.1994 n. 487.
L’appellata sentenza ha accolto l’eccezione sollevata dal Comune resistente relativa alla mancanza (originaria e sopravvenuta) di interesse del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito dell’esame della fondatezza dei vizi censurati in ricorso.
Si legge nel testo della sentenza impugnata che «sotto il primo profilo parte ricorrente nulla prova in ordine alla propria legittimazione ed interesse ad impugnare il bando» e che «non spiega i motivi per i quali il bando così come confezionato, nel suo complesso ovvero nelle singole clausole, si presenterebbe lesivo della sua sfera giuridica».
La sentenza sul punto è errata.
Come diffusamente illustrato in ricorso, l’art. 19 del Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale richiede quale requisito di accesso al concorso il possesso della patente di guida per i motoveicoli ed autoveicoli e, quindi, della semplice patente di guida di categoria “A”, di cui il ricorrente era regolarmente in possesso al momento della presentazione della domanda.
Le Colpe del Comune di Bacoli
Il bando di concorso, quindi, nel richiedere il possesso della patente di categoria “A illimitata”, conseguibile soltanto all’età di 21 anni, ha introdotto illegittimamente un requisito ulteriore, immediatamente lesivo nei confronti del ricorrente che al momento della domanda non aveva ancora compiuto i 21 anni. E tale clausola illegittima del bando, proprio perché immediatamente lesiva della sua sfera giuridica, radica l’interesse del ricorrente all’esercizio dell’azione.
Con la precisazione che tale dato (che il Pietrangeli non avesse compiuto i 21 anni di età) era noto al Comune resistente, risultando dalle copie del documento di riconoscimento e della patente allegate alla domanda di partecipazione (ed esibite nel fascicolo di primo grado).
E, comunque, lo stesso Comune ammetteva alle prove il ricorrente a condizione che questi presentasse la patente A3 senza limitazioni di guida entro e non oltre la data del 7.12.2010 (convocazione a firma del Segretario generale in data 25.11.2010).
È pacifico, quindi, che il Comune era perfettamente a conoscenza che il ricorrente non avesse i requisiti previsti dal bando. E la conseguenza che ne ha tratto l’interessato ricorrente era, ovviamente, la necessità di impugnare immediatamente il bando che non gli consentiva di partecipare alla selezione. Di più non è possibile richiedere, quanto alla dimostrazione della legittimazione a ricorrere e della permanenza dell’interesse fino all’esito del giudizio, a chi intende partecipare al concorso ma ne è impedito da un illegittimo requisito previsto dal bando.
In altri termini è evidente che, se il regolamento comunale non prevede il requisito illegittimamente inserito nel bando (patente A3 con conseguente obbligo di avere raggiunto i 21 anni di età) il candidato (che di fatto è estromesso dal concorso in quanto privo di tale requisito) ha l’interesse, anzi il dovere, di impugnare il bando contenente la clausola che non gli consente di partecipare ad un concorso al quale secondo le indicazioni del regolamento comunale avrebbe potuto legittimamente partecipare.
Si riproducono, pertanto, i motivi dedotti in primo grado non esaminati dal Giudice perché possano essere esaminati dal Giudice di appello.
Violazione dell’art. 19 del Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale approvato con delibera di Giunta 155/00.
L’art. 19 del Regolamento citato in epigrafe prevede l’obbligo del possesso della patente di guida per i motoveicoli e, quindi, della patente di guida di categoria “A” mentre nel caso di specie si è richiesta la categoria “A” ma illimitata; il che significa avere elevato il limite di età per la partecipazione al concorso a 21 anni perché a quell’età è prevista la possibilità di ottenere la patente di categoria “A” illimitata.
Ma il bando è ulteriormente violato perché il Regolamento Comunale prevede, sempre all’art. 19, alla lett i), un limite di età di anni 32 per l’accesso dall’esterno. E, nel caso di specie, quel limite è stato espressamente abolito nel bando così violandosi l’art. 19 del Regolamento; oltre ulteriore vizio di incompetenza perché la modifica regolamentare è stata attuata con provvedimento monocratico del Vice Segretario Generale (estensore e firmatario del bando) mentre il Regolamento comunale è stato approvato, ovviamente, con delibera di Giunta e, quindi, ogni modifica doveva essere attuata con le stesse modalità (atto della Giunta e non con atto del Dirigente).
Violazione dell’art. 19 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale e dell’art. 3 della legge 15.5.1997 n. 127. Violazione della legge.
Il Comune ha indebitamente soppresso il requisito del limite massimo di età a 32 anni; mentre l’art. 3 della legge 15.5.1997 n. 127, al comma 6, prevede espressamente che la partecipazione ai concorsi indetti dalla Pubblica Amministrazione non è soggetta a limiti di età salvo deroghe dettate alla natura del servizio o ad oggettive necessità delle Amministrazioni. Nel caso di specie il Regolamento del Comune di Bacoli prevede, all’art. 19, il limite di età non superiore a 32 anni e, quindi, così operando, si consente la partecipazione alla procedura a soggetti che non hanno i requisiti di cui al ricordato art. 19 del Regolamento.
Sul Concorso Inga anche la Direzione Distrettuale Antimafia
Al termine dell’atto indirizzato anche al Comune di Bacoli, l’avvocato marone conclude in questo modo: “Il danno grave ed irreparabile, che giustifica la domanda di sospensiva, deriva sia dall’aspirazione del ricorrente a partecipare al nuovo concorso che l’Amministrazione dovrà bandire una volta accolto questo appello sia dalla necessità di evitare che si radichino situazioni, seppure illegittime, in capo agli eventuali vincitori del concorso (se assunti) che renderebbero più complessa la procedura di esecuzione dell’ordine del Giudice”.
A decidere in merito sarà adesso il Consiglio di Stato, mentre proprio sullo stesso procedimento continuano ad insistere le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia: non resta che attendere i nuovi sviluppi del concorso pubblico più chiacchierato del primo anno e mezzo d’amministrazione Schiano e che potrebbe, dall’amministrativo al penale, presentare un 2012 ancor più rovente del nefasto anno che, tra abbattimenti e dimissioni farsa, si appresenta a concludere il proprio mandato.
Redazione Freebacoli
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