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Bacoli, Irregolarità Bando di Assunzione per i Vigili Urbani: L’Amministrazione Risponde alle Perplessità

Freebacoli: Bacoli, Irregolarità Bando di Assunzione per i Vigili Urbani: L’Amministrazione Risponde alle Perplessità

martedì 30 novembre 2010

Bacoli, Irregolarità Bando di Assunzione per i Vigili Urbani: L’Amministrazione Risponde alle Perplessità

image Si pubblica di seguito la Risposta Dell’Amministrazione Comunale di Bacoli alle richieste avanzate dal consigliere Schiavo Adele la quale, a conclusione dell'ultima seduta del consiglio comunale del 27/10/2010, ha letto un comunicato, redatto dai consiglieri del PD, in riferimento alla procedura selettiva indetta per l'assunzione di quattro agenti di PM con contratto a tempo indeterminato al 50% per anni 3.
La nota, protocollata dall’Ufficio Gabinetto del Sindaco in data 17.11.2010, è stata inviata anche al Prefetto di Napoli, alla Provincia di Napoli, alla Procura della Repubblica.

Per Convenienza e per una maggiore comprensione della materia in oggetto riporteremo in ROSSO i rilievi letti in Consiglio Comunale dal consigliere Adele Schiavo, ed in BLU le risposte dell’Amministrazione Comunale

Oggetto: Procedura concorsuale per l'assunzione di n.4 Agenti di Polizia Municipale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time orizzontale al 50% per la durata minima di tre anni presso il Corpo di Polizia Municipale (Cat.e posizione economica C1), preceduta da Avviso di mobilità e disponibilità. Con esposto prot. gen. 26502 del 27/10/2010 i Consiglieri Comunali del Partito Democratico di Bacoli, con riferimento alla procedura di cui all'oggetto chiedono "l'immediata verifica delle clausole del regolamento Comunale di Bacoli per gli Uffici e i Servizi, per la Procedura di Mobilità da altri Enti e Concorsuale per le nuove Assunzioni ( e degli altri Regolamenti esistenti e/o da redigere), affinché siano ispirate e, quindi, integrate per assicurare l'osservanza e il rispetto delle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia di accesso al Pubblico Impiego, con la
conseguente sospensione del procedimento assunzionale in atto per le necessarie modifiche e integrazioni".


A tal proposito, nello spirito di collaborazione interistituzionale si ritiene opportuno fornire precisazioni e chiarimenti a quanto rappresentato dai sopracitati Consiglieri Comunali e precisamente:

1 – POSTI A CONCORSO: 4 al 50% - La Programmazione Triennale del Fabbisogno , approvata con Delibera di G.C. n. 153 del 14.10.2010, e confluita nella Delibera di G.C. n. 155 del 14.10.2010, prevede n. 12 Agenti. Le norme per il contenimento delle Spese dell’ Ente imporrebbero l’ esperimento di un’ unica procedura concorsuale, con la formazione di un’ unica graduatoria cui attingere nel corso del triennio di validità del fabbisogno ( Unico Concorso, preceduto da un’ unica Procedura di Disponibilità e un unico Avviso di Mobilità - Economicità, efficienza e celerità dei Concorsi Pubblici ). Ciò sembrerebbe confermato anche negli indirizzi e direttive di cui al punto b) della citata Delibera G.C. n. 155.

1) con riferimento a quanto sostenuto al punto sub 1 dell'esposto, (POSTI A CONCORSO: 4 AL 50% - La Programmazione Triennale del Fabbisogno), preliminarmente si precisa che non è prescritta da nessuna parte nella vigente normativa l'esperimento di un'unica procedura concorsuale.
Tanto è vero che detto rilievo nasce da una fantasiosa interpretazione degli Esponenti, che gli Stessi utilizzano, al riguardo il modo condizionale (imporrebbero). Infatti, le norme per il contenimento della spesa degli Enti Locali hanno ben altri obiettivi ed oggetti. (misure correttive sulla finanza regionale e locale; blocco della contrattazione; previdenza; tributi e sostegno allo sviluppo). Inoltre, nel caso di specie, non è proprio possibile l'esperimento di un'unica procedura concorsuale, trattandosi di procedimento complesso, che consta di varie fasi autonome ma collegate tra loro e, poi perché la procedura è riferita solo all'anno 2010 (trattasi di un programma stralcio!). A tale riguardo proprio le richiamate, ma mal digerite norme per il contenimento delle spese, impongono che per gli anni successivi al 2010, si verifichino, caso per caso, i presupposti e le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di esercizio delle facoltà assunzionali dell'Ente Locale, sempre ovviamente nel rispetto delle graduatorie approvate. Sotto tale profilo, l'interesse pubblico prevalente non è tanto quello di poter attingere o meno da una graduatoria con validità triennale, quanto piuttosto non esporre l'Ente a rischi erariali in costanza di mancanza di presupposti per l'indizione dei concorsi e per le conseguenti assunzioni. La procedura unica invocata avrebbe proprio questo dannoso effetto e, costringerebbe l'Ente ad annullare in autotutela gli atti posti in essere.

2 – INCONGRUENZA TRA CIFRE RIPORTATE NEL BILANCIO PLURIENNALE ( Delibera di G.C. n. 91 del 02.07.2010 – Triennio 2010-2012 ) e RELAZIONE SUL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE. Il Comune presenta un trend crescente nella Spesa del Personale di circa il 3% annuo.

2) Con riferimento alla eccezione al punto sub 2, (INCONGRUENZA TRA CIFRE RIPORTATE NEL BILANCIO PLURIENNALE e RELAZIONE SUL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE) è doveroso precisare che il quarto comma dell'art.171 del D.Lgs.267/2000 stabilisce che gli stanziamenti del bilancio pluriennale costituiscono limite agli impegni di spesa e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione; pertanto le annualità successive al 2010 costituiscono proiezioni, ma sono di fatto validamente determinate con l'approvazione del bilancio dell'anno di
riferimento anche perché la dinamicità della gestione determina variazioni difficilmente
prevedibili nel triennio.

3 – PROCEDURA DI DISPONIBILITA’: VERIFICA DELLA RITUALITA’. Accertamento del rispetto della Forma e dei Tempi sanciti dagli art. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001. Decorso il tempo oppure, se anteriore, ricevuta notizia dagli Enti preposti circa la disponibilità ( comunicazione prot. n… del… - vedi Bando Comune di Teano - CE ), è possibile indire l’ Avviso di Mobilità e il relativo Bando. Altrimenti scatta il comma 5..”Le assunzioni in violazione sono NULLE di DIRITTO”.

3) Con riferimento all'eccezione al punto sub 3, (PROCEDURA DI DISPONIBILITA': VERIFICA DELLA RITUALlTA'), è di palmare evidenza come gli adempimenti siano stati portati avanti con quel carattere di obbligatoria contestualità che la normativa prevede. Infatti, con nota prot. gen. n.25288 del 14/10/2010 si è provveduto alla rituale comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Mobilità, alla Regione e alla Provincia, così come prescrive la normativa al riguardo. La Commissione esaminatrice, naturalmente, così come prescrive la normativa e i termini previsti dalla procedura, provvederà, in via preliminare, all'esame delle domande di mobilità e disponibilità e, solo successivamente, si procederà al concorso pubblico, come, d'altra parte, espressamente previsto nel bando.

4 – TEMPISTICA. Dopo aver esperito il Bando di Mobilità, al fine di coprire i posti rimasti non coperti, si indice il Bando di Concorso con un congruo lasso di tempo per l’ espletamento delle prove. Qui, invece, è stata adottata una procedura non rituale per cui potrebbe verificarsi che i posti per la mobilità siano già coperti con personale in disponibilità oppure, ancora più facilmente verificabile, che i posti a concorso pubblico siano ormai esauriti dalla mobilità. La vicinanza delle scadenze ( 3 e 15 Novembre ) espone chi paga la tassa di ( 5 euro ) al concreto e non valutabile rischio di non averne rimborso non potendo neppure partecipare al Concorso. Anomalo è anche che a due giorni dalla pubblicazione non esisteva ancora Modello di Domanda per il Concorso.

4) Con riferimento all'eccezione al punto sub 4 (TEMPISTICA), è altrettanto evidente che l'eventuale non espletamento del concorso pubblico postula la necessità di disporre un rimborso della tassa di partecipazione al concorso stesso. Inoltre, l'anomalia riscontrata sulla mancata pubblicazione sul sito web del modello di domanda di concorso è stata solo apparente e riconducibile a meri problemi tecnici. In ogni caso, il modello di domanda è stato pubblicato il giorno 20 ottobre 2010, ossia un giorno dopo la pubblicazione del bando sulla G.U. A tale proposito, rilevanza giuridica assumono la Gazzetta Ufficiale e l'Albo Pretorio del Comune.

5 – PROFILO. Dall’ estratto in G.U. n. 83 del 19.10.2010 ( stessa data della Determinazione di approvazione del Bando di Concorso ) si legge che la Categoria e il Profilo da ricoprire è la C1. I vincoli di spesa e di bilancio risultano chiaramente non rispettati qualora si consenta l’ accesso a profili superiori. Banalmente, nell’ Avviso di Mobilità, si aggirano i vincoli prevedendo l’ inquadramento giuridico di base e lasciando il trattamento economico dell’ anzianità in godimento presso l’ amm.ne di provenienza. In nessun caso l’ inquadramento giuridico ed economico del personale dalla Mobilità dovrebbe dare luogo ad una posizione più elevata rispetto a quella da ricoprire. La spesa, per l’ Ente di arrivo, ne risulterebbe aggravata.

5) Con riferimento a quanto sostenuto al punto sub 5, (PROFILO), forse gli Esponenti non conoscono l'aureo principio giuridico del "divieto di reformatio in pejus", che è previsto nel nostro ordinamento giuslavoristico e che rappresenta norma ordinamentale inderogabile per qualsiasi amministrazione e ciò anche nel caso di mobilità volontaria.

6 – MOBILITA’. L’ Ente che rilascia l’ autorizzazione al trasferimento dovrebbe aver compilato un elenco di personale in Mobilità ( perché in Esubero dalla Pianta Organica ). Tale personale non dovrebbe essere stato assunto da concorso pubblico recente ( perché sarebbe stato assunto in violazione dei limiti di fabbisogno ) e la sua mobilità non dovrebbe dare luogo a nuove assunzioni nell’ Ente di appartenenza. Cioè, “Essere in regola con quanto previsto dalla normativa in materia di mobilità esterna. A tal proposito, sarà cura delle Amministrazioni di provenienza accertare ed attestare la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per la mobilità volontaria”, deve significare che il Comune di appartenenza pubblicamente formalizzi un' eccedenza di personale, che tale eccedenza non sia derivante da assunzioni effettuate nel corso degli ultimi anni ( 5 anni ) e non abbia in corso di svolgimento o in programma procedure concorsuali per assunzione di personale di categoria/profilo professionale uguale a quello dichiarato in esubero. Inoltre, il Comune ricevente deve esigere che il personale mobilitato debba avere un corredo documentale aggiornato ( come per Durc, Visura Camerale o Casellario Giudiziario anche il Nulla Osta deve essere non antecedente a mesi tre ) e un curriculum disciplinare in linea con il livello di moralità voluto per il proprio personale. Sarà dovere dell’ Amministrazione ricevente verificarne preventivamente i requisiti di legge.

6) Con riferimento a quanto sostenuto al punto sub 6 (MOBILITA'), risulta chiaro che gli Esponenti confondono (e ciò sicuramente in buona fede, in considerazione della complessità della normativa che non finisce mai di essere novellata) il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, disciplinato dagli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i., con le eccedenze di personale e la connessa mobilità collettiva, prevista e regolamentata dall'art.33 e ss. del citato Testo Unico.

7 – REQUISITI CANDIDATI. I requisiti del personale dalla Mobilità DEVONO essere gli stessi di quelli chiesti per ricoprire gli eventuali posti messi a concorso pubblico. E’ evidente la disparità di trattamento nel possesso della Patente ( B per la Mobilità e B e A per il Concorso ) e nei requisiti fisici ( “visus”, senso cromatico e luminoso, udito ). Questo aspetto è da riscontrare anche nella preventiva comunicazione ai sensi del citato art. 34 bis.

Da tale confusione deriva l'obiezione avanzata, la cui soluzione è, ovviamente, nelle stesse disposizioni summenzionate.
7) Con riferimento a quanto rappresentato al punto sub 7 (REQUISITI CANDIDATI) è evidente che la disparità di trattamento lamentata in relazione al possesso delle patenti B e A, non si configura minimamente in quanto, nell'avviso di mobilità volontaria, il Comune, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa riconosciuta alla Pubblica Amministrazione si rivolge a Soggetti che già sono Agenti di Polizia Municipale, mentre per il concorso pubblico si verte in una vera e propria selezione per l'avviamento al profilo professionale di Agente di P.M. e quindi ciò giustifica la richiesta anche della patente A, abilitante alla guida dei motocicli, in considerazione delle modificazioni che il codice della strada ha registrato sull'argomento, a decorrere dall'anno 1988, anche per effetto delle normative comunitarie.

8 – CONCORSO PUBBLICO. Nell’ eventuale concorso pubblico la Legge ( L. 244/2007, art. 3 co 90 e DL 78/2009 conv. L. 102/2009 ) impone che, con apposito punteggio aggiuntivo, si valorizzi l’ esperienza professionale acquisita dal personale che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato, nella stessa categoria dei posti a concorso presso lo stesso Ente.

8) Con riferimento a quanto eccepito al punto sub 8 (CONCORSO PUBBLICO), è appena il caso di far rilevare che la procedura concorsuale pubblica è per titoli ed esami e che all'art.8 del bando è prevista la valutazione del servizio prestato nella Pubblica Amministrazione, con un punteggio massimo di ben 4 punti. In ogni caso, la previsione di tale clausola nei bandi rappresenta una mera facoltà per le Amministrazioni e non certo un obbligo cogente, stante la natura altamente discrezionale dei bandi di concorso, che - come la dottrina giuridica insegna - rappresentano uno degli aspetti più pregnanti della potestà organizzatoria riconosciuta agli enti locali, ovviamente, nel rispetto dei principi generali, della legge e dei regolamenti. Infatti, il richiamato comma 90 dell'art.3 della Legge Finanziaria 2008 (legge 244/2007), alle lettere a e b utilizza il verbo "possono",
come pure l'art.17 comma 11 della legge di conversione n.102/2009.

9 – RIFERIMENTI NORMATIVI. C’è la Programmazione Triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2010-2012 ( complessivi 12 agenti ) ma manca l’ Elenco Annuale delle Assunzioni per l’anno 2010, ( da approvare con Deliberazione di Giunta Comunale ) e, soprattutto l’indicazione della vigente Dotazione Organica dell’ Ente. Ciò anche in considerazione dei Trattenimenti in servizio già stabiliti dall’ Ente. Si ricorda che la Legge 112/2010, all’ art. 9, Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, al comma 31 prevede “Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, (… ) i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti”. Evidente è la ripercussione sul numero dei posti da bandire o sulla possibilità di bandire.

9) Con riferimento a quanto sostenuto al punto sub 9 (RIFERIMENTI NORMATIVI), si tiene a ribadire semplicemente che quanto disposto per il Comando di P. M. rappresenta, dal punto di vista giuridico e dal punto di vista organizzativo una programmazione stralcio, che è stata posta in essere in assoluta conformità anche alla normativa prevista per le cessazioni del personale ed in considerazione di prioritarie esigenze dell'A.C. in tema di sicurezza, viabilità e traffico.

Manca il riferimento al D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, Regolamento recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ( per i requisiti generali, lo svolgimento delle prove con l’eventuale preselezione, la nomina e gli adempimenti della Commissione, le categorie riservatarie, ecc ), con il conseguente Regolamento delle procedure concorsuali del Comune di Bacoli ( da approvare con Deliberazione di Giunta Comunale ). Senza Regolamento non c’è selettività, trasparenza e imparzialità delle selezioni. Ciò avrebbe consentito di evitare le evidenti disparità di trattamento nella Valutazione dei candidati ( Titoli e due Esami per il Bando, Titoli, Esami e Posizione Economica nella Mobilità ) e, ancor di più, l’ assoluta impossibilità di determinare la Valutazione dei Titoli di Servizio.

Da ultimo, è doveroso precisare che, allo stato, l'Ente ha approvato un regolamento per le procedure di mobilità volontaria (delibera di G.M. n.154 del 14/10/2010), mentre per quanto riguarda i concorsi pubblici, nulla vi è di più trasparente che far riferimento alla normativa generale in materia, completamente trasfusa nei bandi che, come è noto, rappresentano la "lex specialis" della procedura.
Tutto ciò premesso e considerato, non si configurano, nella maniera più assoluta i presupposti previsti dal diritto amministrativo per una sospensione del procedimento, che, se adottata dall'Ente, realmente potrebbe ingenerare "dispendiose vertenze". La richiesta, pertanto, oltre che infondata, risulta essere temeraria in quanto sicura fonte di danno per l'Ente. A tal proposito, è solo il caso di ricordare che, in analogia a quanto avviene nel processo amministrativo, ogni provvedimento di sospensiva deve basarsi su due presupposti ineludibili:
a) "fumus boni iuris";
b) "periculum in mora".
Ciò posto, ci si chiede dove si configurerebbe il danno grave e irreparabile e a danno di chi; così come risulta "per tabulas" che la richiesta di sospensione non è assistita da vere e proprie ragioni giuridiche, semmai da motivazioni di altra natura, che l'Amministrazione Comunale si propone di approfondire, al fine di notiziare eventualmente le Istituzioni in indirizzo. In tali sensi i chiarimenti e le controdeduzioni all'esposto di cui in premessa.

Redazione Freebacoli
freebacoli@live.it

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6 Commenti:

Alle 30 novembre 2010 alle ore 16:11 , Anonymous Anonimo ha detto...

domada tecnica:se io sono un agente interessato alla mobilità e leggo il bando dove si richede la patente A senza limiti posso partecipare al concorso avendo la patente B??? SE è NO PERCHE'??
visto che il concorso non richiede la specifica qualifica di miotociclista'?? essendo chiaramente
indetto pe agenti di pm ii quali basta la patente B!!!

 
Alle 30 novembre 2010 alle ore 16:50 , Anonymous Anonimo ha detto...

L BANDO DI CONCORSO PER 4 VIGILI E' UNA VERGOGNA !!!! LO HANNO FATTO SOLO PER ASSUMERE ****** ***** ****, CHE NON PUO' NEPPURE STARE AL COMUNE DI BACOLI IN QUANTO A ****** **** STA DA MENO DI 5 ANNI ..........

CI SI DIMENTICA DELLE LEGGI E DELLA LEGALITA' .......

MENO MALE CHE C'E' GIA' QUALCUNO CHE HA DENUNCIATO IL TUTTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI !

SI FACCIA PIENA LUCE SU QUESTO SCANDALO DELL'AMMINISTRAZIONE SCHIANO !!!!

LUCIA LUBRANO

 
Alle 30 novembre 2010 alle ore 19:39 , Blogger Lucia Lubrano ha detto...

Gentile Redazione di Freebacoli , sono stata avvisata della presenza su questo blog di un intervento a firma Lucia Lubrano.
Comprendo che è stato rispettato il punto 5 del decalogo che invita a firmare i commenti ma, molto probabilmente, non è sufficiente.
Tale intervento spero rappresenti solo un semplice caso di omonimia e non un tentativo di creare confusione, strumentalizzazioni e fraintendimenti. Già in altre occasioni (non su questo blog) è stato usato il mio nome per “pettegolezzi” ed “inciuci” politici nei quali non intendo in nessun modo essere coinvolta.
La politica che mi hanno insegnato e che ancora mi piace ha radici lontane, si basa si sul confronto, sulla coerenza, sulla onestà, ma soprattutto sulla lealtà.
Distinti saluti.
Lucia Lubrano (insegnante della “Paolo di Tarso” residente a Bacoli in via PierPaolo Pasolini).

 
Alle 3 dicembre 2010 alle ore 13:18 , Anonymous Anonimo ha detto...

continuo a sostenere che questo concorso è una PASTETTA!

ma a chi volete darla a bere?
più di cento candidati ammessi e nessuna preselezione?....mai vista una cosa del genere...di solito basta superare le 40 unità per procedere con la preselezione.....
ovviamente è molto più facile far passare le persone "sponsorizzate" allo scritto data la discrezionalità della valutazione...
vabbuò vuol dire che il 7 andrò ad assistere ad un bello spettacolo!

grazie bacoli per questa grande opportunità!

 
Alle 13 dicembre 2010 alle ore 14:58 , Anonymous Anonimo ha detto...

come immaginavo!!....
e bravo a Sabatino!!!!!!!!!!!!
ovviamente un bel 25 tanto per non sgamare tutto...
anche questa volta sono stato escluso.......comincio seriamente a pensare di essere un emerito ignorante ed inetto...non merito di di far parte di una così gloriosa amministrazione e di ricoprire cotanta qualifica professionale...sarà meglio che vada a zappare la terra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
largo ai meritevoli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
Alle 14 dicembre 2010 alle ore 23:56 , Anonymous Anonimo ha detto...

VERGOGNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...CHE SCHIFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

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