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Castelletto di Baia Affidato alla Società “Vicina” al Fratello del Vicesindaco di Bacoli: Il Comune Sprofonda “Sotto Zero”

Freebacoli: Castelletto di Baia Affidato alla Società “Vicina” al Fratello del Vicesindaco di Bacoli: Il Comune Sprofonda “Sotto Zero”

sabato 26 febbraio 2011

Castelletto di Baia Affidato alla Società “Vicina” al Fratello del Vicesindaco di Bacoli: Il Comune Sprofonda “Sotto Zero”

image Il Castelletto di Baia va alla Cooperativa CRASC: il Comune di Bacoli vince il ricorso al Consiglio di Stato contro Di Meo Salvatore e, con determina n.247 adottata il 15.02.2011, consegna la gestione dei locali baiani alla società “vicina” al fratello del vicesindaco Michele Massa.

Sì, vicina. Anzi, molto legata.

Era ancora il 2010 quando, nel corso dell’espletamento del bando di gara atto a dare in gestione gli spazi posti difronte il Museo Archeologico di Baia e ristrutturati attraverso un lauto finanziamento della Comunità Europea, “voci di corridoio” (la celeberrima “vox populi” o “radio piazza”) rinvenivano una possibile correlazione tra la Cooperativa Crasc, partecipante con altre tre società al bando, ed il fratello del vicesindaco di Bacoli, Emilio Massa.

Ma dal municipio non si batteva ciglio rigettando al mittente quelle che venivano intese come “accuse politiche infondate ed assolutamente false”.

Poi la gara, per la quale era stato individuato come responsabile del procedimento il caposettore Umberto Pini, continuava e, così come esplicitato dalla determina sottostante, dopo aver escluso l’offerta avanzata da Di Meo Salvatore (per via di un presunto vizio di forma), si affidava il Castelletto alla Crasc. (Clicca Qui)

A questo punto Di Meo fa ricorso al Tar, che da ragione alle sue forti perplessità e rimette tutto in gioco annullando gli atti impugnati.

La Cooperativa Crasc non muove un dito ed accetta silente la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, sin quando non accade un qualcosa di strano: a muoversi è il Comune di Bacoli.

La Giunta Comunale, con delibera del 25.10.2010 (Clicca Qui), decide di ricorrere essa stessa contro la sentenza del Tar Campania accollandosi le spese per avvocati e, come asserirebbe qualche nota carica politica paesana dal profondo e fazioso senso istituzionale, “quant’altro”.

imageInutile ribadire che il contro-ricorso municipale crea un implicito ( e neanche troppo) vantaggio per la discussa Cooperativa aggiudicataria.

Alla seduta di giunta partecipa, manifestando il suo voto favorevole, anche Michele Massa, vicesindaco della città.

Il popolo insorge, ribadendo svariati sospetti circa un possibile legame tra la Crasc ed il fratello del Massa. Dall’esecutivo, però, s’alzano scudi impuri che sottolineano il concetto espresso in precedenza. “Popolo chiacchierone e cattivo”, e forse, a questo punto e per non sconfessare il papi trasgressivo di Arcore, anche “comunista”.

Al Consiglio di Stato poi, così come sventolato ai quattro venti con pubblici manifesti, il Comune di Bacoli batte Di Meo Salvatore e, con la determina sottostante, può finalmente provvedere “all’aggiudicazione definitiva della Concessione servizi al turista nei locali del Castelletto ed attigua area esterna in favore della Coop.CRASC”.

Un abbraccio fraterno che però, a seguito di una breve analisi di documenti, alimenta ancor di più i focolai di dissenso (quello tipico bacolese dell’ “annarmamc e jat”, “armiamoci tutti, ma andate solo voi”) cittadini.

Difatti quella stessa amministrazione che rigettava con sdegno le accuse di “fratellanza politico-gestionale”, ritenendo infondato alcun tipo di legame tra la Crasc ed Emilio Massa, nel settembre 2010 ( e quindi nel corso del bando di gara), con fondi prima del tutto provinciali e poi parzialmente comunali, non poteva non notare una bizzarra casualità.

Durante una festicciola estiva tenutasi a Baia, il Comune di Bacoli decideva di “garantirsi” per una serata (con soldi pubblici) la messa in scena dello spettacolo “Sotto Zero” di e con Emilio Massa. Spesa dell’ evento teatrale: 1000 euro (500 pagati dalla Provincia e 500 dal Comune).

Ma la questione, nello specifico dell’argomento in esame, non è questa.

Sapete a chi è stata intestata la fattura pari a 1000 euro con cui si è pagato, già a fine 2010, lo spettacolo “Sotto Zero” di e con Emilio Massa (fratello del vicesindaco Michele Massa)?

image Ebbene sì. Proprio alla Società Cooperativa Crasc. (Clicca Qui)

L’art. 78 del TUEL prevede che gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”. La ratio dell’obbligo di astensione dell’amministratore locale va ricondotta come noto al principio costituzionale dell’imparzialità amministrativa. (Clicca Qui)

Sospetti fondati? Nefasto atteggiamento politico? Possibili ripercussioni investigative? Ai posteri l’ardua sentenza.

Ciò che è certo è che il battello della politica nostrana sprofonda sempre più verso il baratro dell’ indecenza. Anzi, parafrasando celeberrime rappresentazioni baiane, ben oltre il sopportabile. Di sicuro “Sotto Zero”.

Redazione Freebacoli
freebacoli@live.it

OGGETTO : Concessione servizi al Turista nei locali del Castelletto ed attigua area esterna- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L’anno 2011 il giorno 15 , del mese di febbraio, il Responsabile di Settore, vista la deliberazione di G.C. n.130 del 10.09.2010, con la quale sono state attribuite le risorse ai responsabili di settore;

Premesso

- che con delibera n° 358 del 05.11.2008, esecutiva ai sensi di legge, la G.C. ha fornito le direttive e gli indirizzi per dare in concessione la struttura del Castelletto ed attigua area esterna per destinarli a servizi per il turista, presidio turistico di accesso al territorio, mostra permanente di prodotti locali ed eventualmente anche bar- ristoro, previa indizione di apposita procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente piu vantaggiosa;
- che con lo stesso atto è stato individuato quale responsabile del procedimento il responsabile del VI Settore, rag. Umberto Pini;

Vista

la determinazione n° 185 del 07.04.2008, con la quale il Resp. del VI settore ha approvato il bando per l’affidamento in concessione di che trattasi, ed ha indetto apposita procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;

Visti

i verbali della Commissione giudicatrice n°1 in data 01.07.2009, n° 2 in data 03.07.2009, n° 3 in data 14.01.2010, n° 4 in data 28.04.2010, n° 5 in data 29.04.2010, n° 6 in data 25.05.2010, n° 7 in data 10.06.2010 e n° 8 in data 29.06.2010 dai quali si rileva che aggiudicataria provvisoria è risultata la Coop. C.R.A.S.C. con sede in …… Via……..n°….. che ha offerto un canone annuo per la concessione di € 36.000,00.

Vista

la determinazione n° 470 del 07.07.2010, con la quale sono stati approvati gli atti e le procedure su esposte, nonché disposto di affidare alla Coop.C.R.A.S.C. con sede in ………………. via ………………n°…… che ha offerto un canone annuo per la concessione di € 36.000,00, atteso che tale risultato e quello che si rileva dal verbale di gara n° 8 e fatte salve le ulteriori procedure prescritte dalle norme vigenti;

Considerato
- che con nota prot. 17296 del 07.07.2010 è stato richiesto all’aggiudicatario provvisorio Coop. CRASC di produrre le certificazioni richieste dal bando, in luogo delle dichiarazioni prodotte in sede di gara;
- che con nota acquisita al prot.generale n° 18869 in data 23.07.2010, integrata dalla nota acquisita al prot.gen. n° 19149 del 29.07.2010, la Coop. CRASC ha riscontrato la nota suddescritta, producendo:

Certificato C.C.I.A..A con nulla osta anti-mafia,
Casellario giudiziale e carichi pendenti del legale rappresentante,
D.u.r.c.
Certificato iscrizione registro esercenti per il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande intestato a un socio della società

- che in data 28.07.2010, è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Web del Comune l’avviso di esito della gara, che è stato, altresì, inoltrato alle ditte partecipanti;
- che, in data 09.09.2010, prot. 21830,è stata inoltrata all’U.T.G. Prefettura di Napoli la richiesta di acquisire le informazioni del Prefetto previste dall’art. 10 del D.P.R. 252/98;
- che con ricorso notificato a questo Comune il 27.07.2010 ed assunto in data 29.07.2010 al prot. gen. n. 19155 il sig. Di Meo Salvatore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriele Gava, ricorre per l’annullamento previa sospensione:
- della determinazione del Comune di Bacoli n° 470 del 07.07.2010 con cui è stata aggiudicata alla CRASC. Soc. Coop. la concessione per i servizi al turista nei locali del Castelletto ed attigua area esterna;
- del provvedimento verbale n° 8 del 29.06.2010 della Commissione giudicatrice (Citta di Bacoli Staff. Gare e Contratti) per la concessione servizi al turista nei locali del castelletto ed attigua area, con cui è stata esclusa dalla gara per la concessione la ditta Di Meo Salvatore ed è stata aggiudicata la concessione alla CRASC. Soc. Coop.;
- di tutti i presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il parere reso dall’Avv. Valerio Barone e la comunicazione di esclusione del 07.07.2010;
- che con Deliberazione di G.C. n° 122 del 11.08.2010 questa Amministrazione si è costituita innanzi al TAR per la Campania nominando quale proprio difensore di fiducia l’avv. Valerio Barone;
- che in data 15.10.2010 al prot. gen. n.25345 è pervenuta la sentenza n. 18018/2010 resa dal TAR per la Campania nel giudizio Di Meo Salvatore contro Comune di Bacoli +2, avente R.G. n° 4686/2010 con la quale il Tribunale Amministrativo” accoglie il ricorso e per l’effetto, annulla gli atti impugnati”
-che con deliberazione n° 175 del 15.10.2010, la G.C. ha disposto di: Appellare la sentenza n°18018/2010 resa dal TAR per la Campania nel giudizio Di Meo Salvatore contro Comune di Bacoli nonché Commissione giudicatrice per la concessione servizi al turista nei locali del Castelletto ed attigua area esterna più C.R.A.S.C soc. Coop., avente R.G. 4686/2010;

Vista

la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale(sezione quinta) n° 528/11 Reg.prov.coll. n.09562/2010 Reg. Ric, depositata in segreteria in data 25.01.2011, acquisita al prot. gen. del Comune in data 02.02.2011 al n. 3044, con la quale, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo ha accolto, e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza di primo grado,ha respinto l’originario ricorso;

Ritenuto

pertanto,doversi procedere all’aggiudicazione definitiva della Concessione servizi al turista nei locali del Castelletto ed attigua area esterna in favore della Coop.CRASC

DETERMINA

Prendere atto degli atti descritti in narrativa e per l’effetto:
1) Procedere all’aggiudicazione definitiva della concessione servizi al turista nei locali del Castelletto ed attigua area esterna in favore della Coop. CRASC con sede in XXXXXXXX alla Via XXXXXXXXXX XXIl

Resp. del Procedimento                                                                                                                                                              Il R.U.P.
f.to Tobia Massa                                                                                                                                                                 f.to Rag. Pini Umberto

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12 Commenti:

Alle 26 febbraio 2011 alle ore 17:02 , Anonymous IL GIUSTIZIERE ha detto...

Articolo 78, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (GU n. 227 del 28-9-2000 - Suppl. Ordinario n.162):

Doveri e condizione giuridica

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialita' e al
principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilita' degli
amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE DI DELIBERE RIGUARDANTI interessi prorpi O DI LORO PARENTI o affini SINO AL QUARTO GRADO. L'obbligo di astensione non si applica ai
provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.



Art. 323 codice penale (abuso d'ufficio)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, (...), OVVERO OMETTENDO DI ASTENERSI IN PRESENZA di un interesse proprio o DI UN PROSSIMO CONGIUNTO o negli altri casi previsti, intenzionalmente procura a sé o AD ALTRI UN INGIUSTO VANTAGGIO PATRIMONIALE ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

 
Alle 26 febbraio 2011 alle ore 17:14 , Anonymous IL GIUSTIZIERE ha detto...

Articolo 77, comma 2, DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (GU n. 227 del 28-9-2000 - Suppl. Ordinario n.162:

Definizione di amministratore locale
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennita' degli amministratori degli enti locali. PER AMMINISTRATORI SI INTENDONO, AI SOLI FINI DEL PRESENTE CAPO, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, I COMPONENTI DELLE GIUNTE COMUNALI, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali. metropolitani e provinciali, i
presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunita' montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonche' i componenti degli organi di decentramento.



Art. 357 codice penale (Nozione del pubblico ufficiale)
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o AMMINISTRATIVA.
AGLI STESSI EFFETTI E' PUBBLICA LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DISCIPLINATA DA NORME DI DIRITTO PUBBLICO e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

 
Alle 26 febbraio 2011 alle ore 17:37 , Anonymous Anonimo ha detto...

Bravi,bravi e ancora bravi.E'questa la strada!
Vi assicuro che solo così,il cittadino disinteressato alle solite lamentele da "bar", tenderà a farsene un'idea concreta della nostra classe politica di turno.
L'informazione onesta, dettagliata e continua, infervora la gente le fa sentire vive.
Grazie

 
Alle 26 febbraio 2011 alle ore 17:57 , Anonymous Anonimo ha detto...

Tina Formisani
azzz

 
Alle 26 febbraio 2011 alle ore 18:01 , Anonymous Anonimo ha detto...

Irene Romano normaleeeee
perchè questo a Bacoli è èèè normale....

 
Alle 26 febbraio 2011 alle ore 18:02 , Anonymous Anonimo ha detto...

Luigi Della Notte
Ma no!!!! Che novità !!!!

 
Alle 26 febbraio 2011 alle ore 18:23 , Anonymous IL GIUSTIZIERE ha detto...

Con manifesti murari (pagati, peraltro, con soldi pubblici, quindi nostri), questa Amministrazione, qualche giorno fa, stigmatizzava un mio commento sull'argomento in questione. "Il commento", nella circostanza, si caratterizzava per aver pedissequamente, testualmente ed esclusivamente riportato il contenuto normativo degli articoli 323 (abuso d'ufficio) e 357 (nozione del pubblico ufficiale) del codice penale.
Ebbene, pur non avendo commentato assolutamente gli atti predisposti dal Comune o la stessa - a mio avviso - inopportuna costituzione in giudizio e, infine, pur non avendo assolutamente sindacato né il merito, né la legittimità degli atti amministrativi inerenti al procedimento di affidamento, attraverso bando pubblico, del bene comunale "Castelletto", tuttavia, questa Amministrazione comunale, in maniera piuttosto strampalata, con un'esultanza ridicola e fuori luogo, con un'uscita infelice attuata attraverso manifesti pubblici pagati con soldi di tutti i cittadini (di qualsiasi estrazione, colore e convinzione politica), entrando in polemica con me e la redazione di Free Bacoli, stigmatizzava il mio precedente intervento, pur ignorando - a scanso di equivoci, lo si sottolinea ancora una volta - che esso non era un vero e proprio commento ma, visto l'argomento trattato, solo ed unicamente un contributo a beneficio di quanti non conoscono la legge penale, che si basava soltanto sulla testuale citazione di norme del codice penale che, quindi, non c'entravano perfettamente nulla con il profilo processual-amministrativo affrontato dinanzi ai giudici amministrativi (motivo della polemica politico-muraria). Pertanto, è sulla ipotizzata questione penale che questi signori avrebbero dovuto, semmai, rispondere, preferibilmente con un manifesto di partito, targato PDL, e, dunque, finanziato con soldini propri, perché poi, non è affatto ammissibile che la polemica politica, in quanto di parte e, per l'effeto, faziosa, venga finanziata con i soldi tutti, anche di chi non la pensa come loro e non li ha votati!!!
Un manifesto firmato da un'Amministrazione (seria) ha doverosamente ed esclusivamente un contenuto istituzionale.
Attenti signori amministratori, che anche questa, purtroppo per voi, incauti politici, potrebbe integrare un'ipotesi di reato: ossia il delitto previsto e punito dall'art. 314 del codice penale....
PECULATO.
Alla prossima.

 
Alle 26 febbraio 2011 alle ore 23:29 , Anonymous Anonimo ha detto...

e io pago..............

 
Alle 27 febbraio 2011 alle ore 13:41 , Anonymous Anonimo ha detto...

ma scusate...adesso nn ha scelto la magistratura....e mo pure la magistratura è collusa??????????????

 
Alle 27 febbraio 2011 alle ore 21:05 , Anonymous Anonimo ha detto...

AL COMUNE DI BACOLI COL SINDACO SCHIANO CONTINUA L'ILLEGALITA' DI .............. MASSA !

SI FACCIA SUBITO PIENA LUCE SU QUEST'ALTRA SCONCERTANTE VICENDA SULLA PELLE DEI BACOLESI ..............

CHECCO75

 
Alle 28 febbraio 2011 alle ore 18:28 , Anonymous Anonimo ha detto...

il primo non l'avete pubblicato. ci riprovo.
CARO CUGINETTO DEL SINDACO,(NON C'E' NE'.)P TE'

 
Alle 28 febbraio 2011 alle ore 23:13 , Anonymous IL GIUSTIZIERE ha detto...

Diceva la buon'anima di Corrado, durante la sua trasmissione satirica, la "Corrida": "e non finisce qui...".
Vedrete cosa succederà a.... brevissimo....
... poi mi farete sapere.... miei cari accoliti..
ah ah ah ah....

 

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