This page has moved to a new address.

Trema la Polizia Municipale, Babbo Natale Regala Altri Guai al Comune: A Rischio Due Vigili Urbani

Freebacoli: Trema la Polizia Municipale, Babbo Natale Regala Altri Guai al Comune: A Rischio Due Vigili Urbani

domenica 25 dicembre 2011

Trema la Polizia Municipale, Babbo Natale Regala Altri Guai al Comune: A Rischio Due Vigili Urbani

image Natale amaro per macchina comunale, amministrazione Schiano e Comando di Polizia Municipale: il concorso per l’assunzione di vigili urbani effettuato nel dicembre del 2010 arriva sui banchi del Consiglio di Stato. A rischiare il posto sono due caschi bianchi arruolati da poco meno di un anno tra le fila della squadra diretta dalla comandante Marialba Leone.

Non si ferma alla sentenza del TAR Campania la disputa giudiziaria tra il Comune di Bacoli ed il giovane Arturo Pietrangeli il quale, proprio nel dicembre del 2010, aveva cercato invano di partecipare al procedimento pubblico utile per ottenere, di lì a due anni, un contratto a tempo indeterminato come vigile urbano del piccolo Comune flegreo.

Un’ingiustizia supportata nei mesi passati dall’avvocato Gherardo Marone che, dopo il parziale stop ricevuto dalla sentenza del TAR della Campania - Napoli n. 3563 del 6.7.2011, continuerà a difendere le ragioni del giovane bacolese, protocollando il 16 dicembre con il n. di r.g. 1023/11 un ricorso in Consiglio di Stato alla sentenza del tribunale amministrativo di primo grado.

La Storia del Concorso Pubblico

Con determina del Vice Segretario Generale del 19.10.2010, n. 750, il Comune di Bacoli indiceva concorso pubblico per la co­pertura di quattro posti di agente di polizia municipale con rap­porto di lavoro a tempo indeterminato (part-time orizzontale).

Tra gli altri requisiti il bando prevedeva, per l’ammis­sione al concorso, il possesso della patente di guida di tipo “A senza li­miti di potenza” e l’abolizione del limite di età di 32 anni per l’accesso al concorso dall’esterno; e ciò in violazione del vigente Regolamento comunale del Corpo di Polizia Munici­pale approvato con delibera di Giunta 155/00.

Il sig. Arturo Pietrangeli con ricorso proposto al T.a.r. della Campania, impugnava il bando di concorso deducendone la il­legittimità per violazione del Regolamento comu­nale del Corpo di Polizia Municipale (art. 19).

Il ricorso era, inoltre, affidato ai seguenti ulteriori motivi di cen­sura: a) violazione dell’art. 6 del d.P.R. 9.5.1994 n. 487 che di­spone che l’avviso per la presentazione alla prova orale debba essere dato ai candidati almeno 20 giorni prima del giorno fis­sato per la prova stessa, spatium previsto nell’in­teresse dei can­didati e non rispettato nel concorso in og­getto; b) violazione degli artt. 34 e 34-bis del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 che stabiliscono che prima di pro­cedere alle assunzioni si debba procedere alla verifica circa l’inesistenza di personale in mobilità, procedura questa che non è stata rispettata.

imageNel ricorso si deduceva pure la violazione dell’art. 35 comma 5-bis del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 che prevede che i vincitori di concorso debbano permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni; e questa violazione veniva dedotta perché era l’ultimo anello di un procedimento che il Comune ha se­guito per l’assunzione di quattro vigili urbani, richiamato (in primo grado) per consentire al Giudice la valuta­zione della illegittimità del proce­dimento di assunzione nel corpo dei vigili urbani che, nella sua interezza, meglio fa intendere la illegit­timità del com­portamento dell’Am­mi­ni­strazione Comunale.

La Sentenza del TAR Campania

Il T.a.r., con sentenza n. 3563 del 6.7.2011, ha rigettato il ri­corso sul presupposto di una presunta mancanza di legittima­zione e di interesse del ricorrente ad impugnare il bando.

Più precisa­mente, secondo l’appellata sentenza, il ricorrente Pietrangeli si sarebbe limitato a denunciare la difformità del ban­do impugnato dal regolamento comunale, senza illustrare i motivi per cui il bando, così come confezionato, era lesivo della sua sfera giuridica e senza provare gli effetti favorevoli che dal­l’an­nullamento del bando stesso sarebbero scaturiti.

Sostiene ancora il T.a.r. che il ricorso sarebbe, per altro verso, improcedibile in quanto il ricorrente, che aveva dapprima ma­nifestato interesse nei confronti della procedura presentando do­manda di partecipazione, ha successivamente manifestato uno ius poenitendi nei confronti della procedura stessa, rifiu­tan­dosi di sostenere le prove scritte a cui era stato ammesso con riserva.

Le ragioni di Pietrangeli e dell’Avvocato Marone

La sentenza, a detta dell’avvocato Marone, è errata e se ne chiede la riforma alla stregua delle se­guenti considerazioni

imageError in iudicando. Violazione dell’art. 19 del Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale appro­vato con deli­bera di Giunta 155/2000. Violazione dell’art. 3 della legge 15.5.1997 n. 127. Violazione del giu­sto procedimento. Violazione dell’art. 6 del d.P.R. 9.5.1994 n. 487.

L’appellata sentenza ha accolto l’eccezione sollevata dal Co­mune resi­stente relativa alla mancanza (originaria e sopravve­nuta) di inte­resse del ricorrente, dichiarando il ricorso inammis­si­bile, senza entrare nel merito dell’esame della fondatezza dei vizi censurati in ricorso.

Si legge nel testo della sentenza impugnata che «sotto il primo pro­filo parte ricorrente nulla prova in ordine alla propria le­gittimazione ed interesse ad impugnare il bando» e che «non spiega i motivi per i quali il bando così come confezionato, nel suo complesso ovvero nelle singole clausole, si presenterebbe le­sivo della sua sfera giuridica».

La sentenza sul punto è errata.

Come diffusamente illustrato in ricorso, l’art. 19 del Regola­men­to comunale del Corpo di Polizia Municipale richiede quale re­quisito di accesso al concorso il possesso della patente di guida per i motoveicoli ed autoveicoli e, quindi, della semplice patente di guida di categoria “A”, di cui il ricorrente era rego­larmente in possesso al momento della presentazione della do­manda.

Le Colpe del Comune di Bacoli

Il bando di concorso, quindi, nel richiedere il possesso della paten­te di categoria “A illimitata”, conseguibile soltanto all’età di 21 anni, ha introdotto illegittimamente un requisito ulteriore, im­mediatamente lesivo nei confronti del ricorrente che al mo­mento della domanda non aveva ancora compiuto i 21 anni. E tale clausola illegittima del bando, proprio perché immedia­ta­mente lesiva della sua sfera giuridica, radica l’interesse del ri­cor­rente all’esercizio dell’azione.

Con la precisazione che tale dato (che il Pietrangeli non avesse compiuto i 21 anni di età) era noto al Comune resistente, risul­tando dalle copie del documento di riconoscimento e della pa­tente allegate alla domanda di partecipazione (ed esibite nel fa­scicolo di primo grado).

E, comunque, lo stesso Comune ammetteva alle prove il ricor­rente a condizione che questi presentasse la patente A3 senza li­mitazioni di guida entro e non oltre la data del 7.12.2010 (convocazione a firma del Segretario generale in data 25.11.2010).

imageÈ pacifico, quindi, che il Comune era perfettamente a cono­scenza che il ricorrente non avesse i requisiti pre­visti dal bando. E la conseguenza che ne ha tratto l’interessato ricor­rente era, ovviamente, la necessità di impugnare im­mediatamente il bando che non gli consentiva di parte­cipare alla selezione. Di più non è possibile richiedere, quanto alla dimostrazione della legittimazione a ricorrere e della permanenza dell’interesse fi­no all’esito del giudizio, a chi intende partecipare al concorso ma ne è impedito da un illegittimo requisito previ­sto dal bando.

In altri termini è evidente che, se il regola­mento comunale non prevede il requisito illegit­timamente inse­rito nel bando (patente A3 con conseguente obbligo di avere raggiunto i 21 anni di età) il candidato (che di fatto è estromesso dal concorso in quanto privo di tale requisito) ha l’interesse, anzi il dovere, di impugnare il bando contenente la clausola che non gli consente di parteci­pare ad un concorso al quale secondo le indicazioni del regola­mento comunale avrebbe potuto legittima­mente partecipare.

Si riproducono, pertanto, i motivi dedotti in primo grado non esa­minati dal Giudice perché possano es­se­re esaminati dal Giu­dice di appello.

Violazione dell’art. 19 del Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale approvato con deli­bera di Giunta 155/00.

L’art. 19 del Regolamento citato in epigrafe prevede l’obbligo del pos­sesso della patente di guida per i motoveicoli e, quindi, della patente di guida di categoria “A” mentre nel caso di specie si è richiesta la categoria “A” ma illimitata; il che significa avere ele­vato il limite di età per la partecipazione al concorso a 21 anni perché a quell’età è prevista la possibilità di ottenere la patente di categoria “A” illimitata.

Ma il bando è ulteriormente violato perché il Regolamento Co­munale prevede, sempre all’art. 19, alla lett i), un limite di età di anni 32 per l’accesso dall’esterno. E, nel caso di specie, quel li­mite è stato espres­samente abolito nel bando così violandosi l’art. 19 del Regolamento; oltre ulteriore vizio di incompetenza per­ché la modifica regolamen­tare è stata attuata con provvedi­mento monocratico del Vice Segreta­rio Generale (estensore e firmatario del bando) mentre il Regola­mento comunale è stato approvato, ovviamente, con delibera di Giunta e, quindi, ogni mo­difica doveva essere attuata con le stesse modalità (atto della Giunta e non con atto del Dirigente).

Violazione dell’art. 19 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale e dell’art. 3 della legge 15.5.1997 n. 127. Violazione della legge.

image Il Comune ha indebitamente soppresso il requisito del limite mas­simo di età a 32 anni; mentre l’art. 3 della legge 15.5.1997 n. 127, al comma 6, prevede espres­samente che la partecipazione ai concorsi indetti dalla Pub­blica Am­ministrazione non è soggetta a limiti di età salvo deroghe dettate alla natura del servizio o ad oggettive necessità delle Amministrazioni. Nel caso di specie il Regolamento del Co­mune di Bacoli prevede, all’art. 19, il limite di età non supe­riore a 32 anni e, quindi, così ope­rando, si consente la parteci­pazione alla procedura a soggetti che non hanno i requisiti di cui al ricordato art. 19 del Regolamento.

Sul Concorso Inga anche la Direzione Distrettuale Antimafia

Al termine dell’atto indirizzato anche al Comune di Bacoli, l’avvocato marone conclude in questo modo: “Il danno grave ed irreparabile, che giustifica la domanda di sospensiva, deriva sia dall’aspirazione del ricorrente a partecipare al nuovo concorso che l’Amministrazione dovrà bandire una volta accolto questo appello sia dalla necessità di evitare che si radichino situazioni, seppure illegittime, in capo agli eventuali vin­citori del concorso (se assunti) che renderebbero più complessa la procedura di esecuzione dell’ordine del Giudice”.

A decidere in merito sarà adesso il Consiglio di Stato, mentre proprio sullo stesso procedimento continuano ad insistere le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia: non resta che attendere i nuovi sviluppi del concorso pubblico più chiacchierato del primo anno e mezzo d’amministrazione Schiano e che potrebbe, dall’amministrativo al penale, presentare un 2012 ancor più rovente del nefasto anno che, tra abbattimenti e dimissioni farsa, si appresenta a concludere il proprio mandato.

Redazione Freebacoli
freebacoli@live.it

Per saperne di più: Clicca Qui

Etichette:

12 Commenti:

Alle 26 dicembre 2011 alle ore 12:49 , Anonymous Ma ha detto...

Giusy Gli
italiani devono sapere che noi campani non siamo considerati da
nessuno. In questa regione, lo stato, non rilascia permessi per
costruire case o ampliamenti da oltre 50 anni.Esso è stato assente per
troppo tempo....Inoltre,chi ci ha governato
politicamente si è impadronito di terre demaniali, incrementando scopi
puramente commerciali....Lo stato è da sempre stato (purtroppo) debole
con i forti,e forte con i deboli .... Noi cittadini,chiediamo
semplicemente un piano regolatore per far si che si possano localizzare
le zone edificabili e quelle non edificabili per poter costruire un
tetto alle nostre famiglie e quindi agire nella LEGALITA' ..... Infine
mi domando e dico : e vorrei che se lo chiedessero anche quelli che
avrebbero avuto il DOVERE di chiederselo ..."PERCHè INIZIARE A DEMOLIRE
LE CASE DI PRIMA NECESSITà,E NON INIZIARE DA CHI HA COMMESSO ABUSI SU
TERRE DEMANIALI,SU SCAVI ARCHEOLOGICI,SULLE SPIAGGIE,A MARE ECC ECC ????

 
Alle 26 dicembre 2011 alle ore 12:49 , Anonymous Ma ha detto...

Giovanniil
rapporto cubature popolazione in Italia è forse il più alto nella UE, i
Campi Flegrei sono fin troppo 'costruiti' forse il problema sono le 2e
3e 4e case etc. prima di costruire ancora bisogna chiedersi perché, e se
è possibile in un'ottica di sviluppo, e se è consigliabile in questa
zona devastata!

 
Alle 26 dicembre 2011 alle ore 12:59 , Anonymous Bambola Assassinaa ha detto...

mica si tratta di un semplice caso... il posto per geometra part time riservato a categoria protetta? tutto è giostrato dai coinsiglieri e la storia si ripete...
come mai su tutte le amministrazioni sono state fatte assunzioni per
inserire nell'organico almeno un ingegnere giovane e qui da noi stann
semp a stessa gent ...

 
Alle 26 dicembre 2011 alle ore 13:00 , Anonymous Roberto Della Ragione ha detto...

SI FACCIA PIENA LUCE SULLE IRREGOLARITA' DEL CONCORSO PER "VIGILI URBANI" NEL COMUNE DI BACOLI (NAPOLI) !!!!!!

 
Alle 26 dicembre 2011 alle ore 13:01 , Anonymous Tobia Esposito ha detto...

A Bacoli chi ha più santi in paradiso va avanti!!!!!ke skifo!!!!!

 
Alle 26 dicembre 2011 alle ore 13:01 , Anonymous Esposito Ciro ha detto...

non solo a bacoli....................

 
Alle 26 dicembre 2011 alle ore 13:02 , Anonymous Movimento Cinque Stelle ha detto...

giusto che tremino.

 
Alle 26 dicembre 2011 alle ore 18:15 , Anonymous Putumaio ha detto...

non mi ritengo in grado, in quanto incompetente in materia, di farmi una mia opinione, ma mi sorge spontanea una domanda : ...ma non è che quasi quasi tutto questo complicato marchingegno di piccole trastole illegali dovesse servire non tanto per danneggiare il giovane aspirante, quanto invece per favorire qualche cumpariello della vigente amministrazione pirata ??? in tal caso, potreste completare l'informazione corredandola di dati, suppongo ormai pubblici, riguardo il beneficato del calcione, il protettore, ed i complici ? 

 
Alle 26 dicembre 2011 alle ore 19:35 , Anonymous Bacolese ha detto...

Finalmente !!!!!! speriamo che Giustizia sia fatta ....un concorso scandaloso scritto e articolato  per favorire un adepto  sceriffo, per i servizi resi in campagna elettorale "è per  quelli che dovrà rendere" cugino di un consigliere che senza vergogna sbandiera ai quattro venti di essere una persona del sindaco, sindaco che forse crede che il comune di Bacoli fosse la sua fabbrichetta 

 
Alle 26 dicembre 2011 alle ore 20:14 , Anonymous Maria Lubrano ha detto...

Un'Amministrazione POCO "VIGILE" .............. MANDIAMOLI A CASA !!!!!!!!!!!!!!! Maria Lubrano

 
Alle 27 dicembre 2011 alle ore 20:58 , Anonymous IGOR_87 ha detto...

ECCO DOVREBBE ESSERE COSI PER QUALSIASI POSTO DI LAVORO...OTTIMO....DIAMO A KI MERITA.....

 
Alle 30 dicembre 2011 alle ore 10:16 , Anonymous Domenica Lucisano ha detto...

SIETE CERTI E SICURI DI QUANTO SCRIVETE NELL' ARTICOLO?
I giovani vigili assunti a Bacoli a dicembre 2010 furono quattro:
Due con la preventiva mobilità e due dopo le successive prove del concorso.
Quali due, chi e perchè, cioè, sarebbero a rischio del posto di lavoro?
Il ricorso, prima al Tar e oggi al Consiglio di Stato, contesta l' intera procedura o solo una fase?
Per completezza e imparzialità di informazione potreste pubblicare integralmente e senza commenti il citato iniziale Ricorso, la successiva sentenza del TAR della Campania - Napoli n. 3563 del 06.07.2011 e anche il nuovo ricorso in Consiglio di Stato protocollato il 16 dicembre con il n. di r.g. 1023/11?
Se il ricorso e l' articolo fa riferimento a presunte irregolarità della procedura della mobilità, allora sarebbe opportuno citare il regolamento ah hoc contestuale a quella delibera e pubblicare le candidature allora pervenute con i rispettivi Nulla Osta e la conseguente valutazione della Commissione.
Se il ricorso e l' articolo, invece, fa riferimento a presunte irregolarità della sola seconda fase, in particolar modo al possesso, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, del requisito di quella Patente di Guida ( non presente in altri precedenti e successivi bandi simili ), allora sarebbe opportuno citare bene come si conseguono le categorie e pubblicare le copie delle patenti di guida per i motoveicoli, di qualunque sottocategoria essa sia ( “A 1”, “A limitata”, “A senza limiti di potenza” ), allegate alla domande di partecipazione ( art. 3, comma B del Bando ), possedute da ciascun candidato ammesso, con o senza riserva.
Così si capirebbe meglio chi poteva o non poteva partecipare e di conseguenza chi poteva fare o no ricorso.
Per il requisito angrafico ( non presente in altri precedenti e successivi bandi simili pur in vigenza dello stesso citato regolamento che si presume violato ), sarebbe opportuno citare se il concorso di qualche anno prima per il nuovo comandante prevedeva o meno gli stessi requisiti del bando e dei regolamenti comunali e se anche allora non sarebbero stati violati.
Come mai questo accanimento nei confronti di questi quattro nuovi assunti?
Infine, perchè l' amministrazione Schiano si appresta a concludere il proprio mandato?

 

Posta un commento

Il Decalogo dei Commenti, ovvero.. Piccole Regole per un Vivere Civile:

1 - Se il tuo commento non viene pubblicato in maniera subitanea, ATTENDI. Possibile che la Redazione non sia online.

2 - Se scrivi parolacce, ingiurie, offese, se imprechi, se auguri strane morti e il tuo commento non viene pubblicato, NON STUPIRTI

- Corollario al punto 2 - Continuare a offendere la Redazione non aumenterà le possibilità di pubblicazione del commento

3 - Se ti lanci, da anonimo, in una sorta di denuncia verso terzi, accusando questo o quello di associazione a delinquere e/o di altri misfatti e il tuo commento non viene pubblicato, NON MERAVIGLIARTI. Puntare il dito contro la Redazione accusandola di omertà o di connivenza è, ti sembrerà strano, inappropriato. Noi ci assumiamo la piena responsabilità di ogni parola pubblicata, mettendo, SEMPRE, i nostri nomi e cognomi… tu?

4 - Se esprimi un concetto non c’è bisogno di altri mille commenti per avvalorarlo. Soprattutto se ti fingi ogni volta una persona diversa.

5 - Firmare un commento, segno di civiltà e responsabilità verso le proprie opinioni, è sempre cosa gradita. A maggior ragione se corrisponde alla tua vera identità

SE AVETE PROBLEMI NELL'INSERIRE I VOSTRI COMMENTI, INVIATELI A: freebacoli@live.it

Iscriviti a Commenti sul post [Atom]

<< Home page